Il permesso ex art. 33 l. 104/1992 fruito direttamente dal lavoratore disabile non ha limiti funzionali: è illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore con handicap grave per aver utilizzato il permesso in attività diverse dalle mere esigenze di cura

di D. Bellini -
La fattispecie esaminata. Con l’ordinanza n. 20243 del 25 settembre 2020 il Supremo Collegio ha analizzato un interessante caso riguardante il licenziamento di un lavoratore disabile, per abuso dei permessi ex art. 33 della l. n. 104/1992. Nel caso di specie il lavoratore aveva aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e comunque per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido. In particolare, nel corso di verifiche, era stato accertato lo svolgimento di attività defatiganti da parte del lavoratore, in contrasto con il suo stato di invalidità e con le prescrizioni contenute nel verbale della commissione medica (che escludeva la po. . .