L’autonomia causale del divieto di storno di clientela rispetto al patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. Brevi note a Cass., 4 agosto 2021, n. 22247

di M. Agostini -
Un dirigente, con qualifica di Senior Private Banker Relazioni Corporate, era stato convenuto avanti il Giudice del Lavoro di Milano dalla Banca ex datrice di lavoro affinché venisse accertata l’insussistenza della giusta causa delle dimissioni e la violazione, da un lato, del patto di non concorrenza post contrattuale, stipulato ai sensi dell’art.2125 c.c. e, dall’altro, della diversa obbligazione, pur essa assunta in contratto, diretta ad impedire all’ex dipendente, per un periodo di 6 mesi, di sviare la clientela, già gestita presso il precedente datore di lavoro, verso la nuova Banca datrice di lavoro. Con sentenza confermata in appello, i giudici di merito avevano accolto le d. . .