Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice, che in genere è quella sbagliata: il licenziamento dei dirigenti nel blocco Covid

di Michele De Luca -
Il “giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/66” delimita il campo d’applicazione del blocco al tempo del Covid-19 – anche per il licenziamento economico individuale dei dirigenti – in quanto tale licenziamento è escluso (ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge 604/66) – soltanto dalla disciplina limitativa dei licenziamenti, stabilita contestualmente (art. 5-8) – siccome stabilito dalla Corte costituzionale (fin dalla remota sentenza n.121 del 1972). Peraltro la correlazione – con le integrazioni salariali – non incide sulla disciplina positiva (del campo d’applicazione) del blocco dei licenziamenti al tempo del Covid -19. Infat. . .