Impugnazione del licenziamento, rinnovazione dell’atto di recesso e cosa giudicata    

di F. Ungaretti Dell'Immagine -
Pendente il giudizio di impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegra ex art. 18 st. lav., il datore di lavoro manifesta un nuovo atto di recesso non impugnato dal lavoratore. Definito il primo giudizio con la concessione della tutela reale e del risarcimento del danno, il lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme non corrisposte a far data dal primo licenziamento. Viene però proposta, con successo, l’opposizione da parte del datore di lavoro che eccepisce il consolidarsi degli effetti del secondo licenziamento. Il lavoratore, soccombente anche in appello, propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la deci. . .