Il blocco dei licenziamenti si applica anche ai dirigenti? Forse, no

di M. Verzaro -
Il blocco dei licenziamenti per ragioni oggettive sancito dal legislatore nell’art. 14, comma 2, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha efficacia anche nei confronti dei dirigenti poiché il riferimento al giustificato motivo oggettivo individua solo la natura della ragione e non l’ambito di applicazione del divieto. In questi termini si esprime il decreto del Tribunale di Roma dello scorso 16 ottobre, condannando, pertanto, l’impresa alla reintegrazione del dirigente ed al pagamento dell’indennità risarcitoria, ex art. 18, commi 1 e 2, l. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto il licenziamento intimato ad un dirigente in periodo di blocco risulta af. . .