La Corte di Giustizia chiarisce che la formazione professionale imposta dal datore di lavoro rientra sempre nella nozione di orario di lavoro

di V. A. Poso -
«L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,  deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione». È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia (Decima Sezione) nella sentenza del 28 ottobre 20. . .