Per avere diritto alla prestazione erogata dal Fondo di garanzia istituito presso l’Inps in caso di insolvenza del datore di lavoro è necessaria la corretta imputazione a titolo di TFR del credito del lavoratore ammesso al passivo fallimentare

di V. A. Poso -
Con l’ordinanza n. 3165 del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione chiarisce un aspetto, (apparentemente banale, invece molto rilevante), spesso trascurato, della procedura necessaria per ottenere, a seguito di fallimento del datore di lavoro,  il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia  istituito presso l’INPS, facendo propria l’interpretazione data dalla pronuncia del  Tribunale, riformata dalla Corte di Appello (la cui sentenza è stata in questo caso cassata senza rinvio, con decisione della controversia nel merito) che aveva accolto la domanda presentata dal lavoratore, pur in assenza di una espressa imputazione al TFR di una parte dell’intero credito ammesso al pas. . .