Art. 18 dello statuto dei lavoratori. Dal comma 4 al comma 5, viaggio di andata e ritorno. La «discrezionalità necessaria» dei giudici in materia di licenziamenti disciplinari, le clausole collettive elastiche e l’incapacità delle parti sociali a (o la loro volontà di non) tipizzare gli illeciti dei lavoratori

di V. A. Poso -
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 aprile 2022, n. 11665, ha completato il percorso intrapreso con l’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione Civile n.  14777 del 27 maggio 2021 (sulla quale, anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare a POSO, Quali tutele per il lavoratore licenziato per le condotte non tipizzate punibili con le sanzioni conservative?, in Labor, 9 agosto 2021), affermando il seguente principio di diritto: «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012. . .