Secondo il Tribunale di Bari, affinché possa configurarsi un’effettiva conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113, u.c., c.c. e 411 c.p.c., il rappresentante sindacale deve appartenere all’organizzazione sindacale a cui il lavoratore aderisce

di R. Scorcelli -
Con sentenza del 6 aprile 2022, n. 1053, il Tribunale di Bari, confermando un precedente orientamento (Trib Bari, 6 dicembre 2006), ha statuito che la conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3 c.p.c.  art. 2113, u.c., c.c.., presuppone una effettiva assistenza da parte di un rappresentante sindacale appartenente all’organizzazione sindacale cui aderisce il lavoratore il quale garantisca l’assenza di uno stato di soggezione del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e  accerti, di conseguenza, la libera e consapevole volontà dello stesso lavoratore a rinunciare a determinate pretese (Cass., 6 maggio 2016, n. 9255). Solo in presenza di tali condizioni, dunque, . . .