La Corte costituzionale sui trattamenti di quiescenza: la decurtazione è temperata dalla progressività delle aliquote e clausola di salvaguardia

di L. Pelliccia -
Come certamente si ricorderà, l’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 (la legge di bilancio per il 2019) ha previsto, per i trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a € 100.000 lordi su base annua, la riduzione, per la durata di cinque anni, nella misura del: 15% per la parte eccedente tale importo fino a € 130.000; 25% per la parte eccedente € 130.000 fino a € 200.000; 30% per la parte eccedente € 200.000 fino a € 350.000; 35% per la parte eccedente € 350.000 fino a € 500.000; 40% per la parte eccedente € 500.000. Nei successivi commi 262/268, la norma contiene alcune disposizioni particolari concernenti tale riduzione, tra le quali le pre. . .