Ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, anche per il familiare occorre la dimostrazione della prevalenza dell’attività

di L. Pelliccia -
Secondo il costante orientamento di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 15869/2017; Cass. n. 9208/2003; Cass., S.U., n.  616/1999), ai fini dell’applicabilità dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto –in relazione alla quale è assente nell’ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 1047/1957 e 2, 3 della legge n. 9/1963, e pertanto per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo d. . .