Apertura del fallimento e rapporti di lavoro

di Ester Villa -
Sinossi. A partire dall’apertura della procedura liquidatoria, i lavoratori sono sospesi senza retribuzionee senza diritto di percepire misure di sostegno al reddito, a meno che non vi siano rapide prospettive di cessione dell’azienda o di suoi rami. Per un certo periodo di tempo, inoltre, ai prestatori è precluso dimettersi per giusta causa. Dopo essersi soffermati sulla natura e sul fondamento giuridico della sospensione dei rapporti, regolata nell’art. 72 l.f. e, a partire dal 1° settembre 2021, nell’art. 189, d.lgs. n. 14/2019, ci si interroga sulla legittimità costituzionale di tali norme che paiono arrecare un vulnus all’art. 4 Cost. e 38 Cost. per la combinazione fra sosp. . .