Appalto illecito e onere probatorio: ancora una pronuncia del filone giurisprudenziale “romano”

di F. Avanzi -
Come è noto, l’illecita disintermediazione dei rapporti di lavoro rappresenta, nelle sue mutevoli e, talvolta, esasperate espressioni (si pensi alla recente Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2022, n. 16302, dove emergono, chiaramente, complessità e vantaggi del “sistema”: «l’applicazione di tariffe “fuori mercato”, che i fornitori della manodopera avevano potuto garantire […] solo attraverso l’omesso versamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, e, dall’altro, la possibilità per la committente di ricorrere alla forza lavoro con vantaggi in tema di flessibilità di gestione e di costi, che l’assunzione diretta delle maestranze non avrebbe. . .