Aspettativa senza assegni per motivi di salute al termine del periodo di comporto: necessaria l’indicazione, sul certificato medico, della data di inizio e di fine della malattia

di M. R. Calamita -
L’art. 26.9 CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 stabilisce che «prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi. L’azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servi. . .