Cass. n. 35527/2023 – La lavoratrice madre può essere licenziata dal Curatore fallimentare solo se la cessazione dell’attività aziendale risulta effettiva

di S. Galleano -
1. Il caso La lavoratrice in causa, madre di un bimbo che non aveva compiuto ancora un anno di vita, veniva licenziata dal curatore fallimentare di una Cooperativa. La lavoratrice, impugnato il licenziamento, si vedeva ricostituire il rapporto dal Tribunale di Arezzo nonostante il Curatore assumesse che l’interessata aveva depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare per crediti retributivi e competenze di fine rapporto, così ipotizzando una rinuncia all’impugnazione del recesso. Il fallimento, comunque, aveva eccepito anche che l’attività della cooperativa fosse cessata, condizione quest’ultima che costituisce una deroga all’art. 54, co. 3, lett. b), del d.lgs. 151/2. . .