I crediti degli enti previdenziali non sono esclusi dal beneficio dell’esdebitazione

di M. L. Vallauri -
La Cassazione fornisce una lettura ampia dell’art 142 l. fall., che regola l’istituto dell’esdebitazione, includendo nell’ambito di applicazione del beneficio riconosciuto al debitore “virtuoso” e collaborativo anche i crediti vantati nei suoi confronti dagli enti previdenziali, nella fattispecie dall’INPS, e che pertanto divengono inesigibili. La Corte afferma, infatti, in sostanza, che i debiti previdenziali del fallito non sono esclusi dal beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall., in quanto essi sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa, non ostante il fatto che la loro fonte costitutiva sia la legge e non la volontà imprenditoriale. La . . .