Danno differenziale: il previo esperimento delle azioni amministrative e giudiziali nei riguardi dell’INAIL non opera quale condicio iuris per ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro

di F. Molinaro -
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14 giugno 2022 n. 19182, si è pronunciata sul danno differenziale, cioè sul pregiudizio risarcibile al lavoratore, avente ad oggetto la differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, e quanto è possibile chiedere al datore di lavoro o al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno (sul danno differenziale v. Bona – Oliva, Danno differenziale e regresso/surrogazione INAIL: cosa resta dopo la «riforma» (l. n. 145/2018) e la «controriforma» (l. n. 58/2019), in RCP, 2019, 1376). La vicenda che ha originato la suddetta pronuncia ha ad. . .