Dopo il 10 febbraio 2022 è da escludersi la solidarietà per le sanzioni civili anche nell’ambito del contratto di somministrazione

di L. Pelliccia -
In parziale riforma della pronuncia di prime cure, la Corte d’appello di Trieste rigettava in parte l’opposizione proposta da un’azienda sanitaria universitaria avverso un verbale di accertamento dell’Inps con il quale era stato richiesto il versamento di contributi previdenziali (oltre alle correlate sanzioni civili), solidalmente dovuti ex art. 23 del d.lgs. n. 276/2003 quale utilizzatrice di lavoratori somministrati da parte di un’agenzia peri il lavoro (id est, somministratore). Nello specifico, in sede ispettiva era stato accertato che lavoratori, denunciati dall’agenzia come apprendisti, svolgevano di fatto mansioni di livello superiore, con conseguente evasione. . .