Eccessiva morbilità e scarso rendimento: un binomio impossibile?

di M. Spalla -
Con l’ordinanza del 19 aprile 2024 n. 10640, qui segnalata, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui «il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore» (id est eccessiva morbilità) soggiace alla disciplina prevista dall’art. 2110 c.c. e non a quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente ad un «difetto di intensità della prestazione individuabile come “scarso rendimento”». La vicenda trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di un lavoratore assentatosi dal lavoro per brevi ma ripetuti periodi di malattia pari a complessivi 123 giorni. T. . .