Efficacia probatoria del prospetto di paga: una (breve) ricognizione critica degli orientamenti giurisprudenziali

di L. Sposato -
La L. 05/01/1953, n.4 stabilisce che «è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga […]» (art. 1). E ancora che «le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo» (art. 2). La Cassazione Civile Sesta Sezione, con l’ordinanza 27/05/2022, n.17312, oggetto della presenta analisi, statuisce in tema di efficacia probatoria di questi prospetti di paga, rilasciati al lavoratore dal datore di lavoro in adempimento di un obbl. . .