Giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria ancora al vaglio della Corte costituzionale. Ma è proprio necessario?

di Giovanni Spinelli -
Il commento si concentra sulle censure mosse all’art. 18, settimo comma, dello “Statuto dei lavoratori”, nella parte in cui tale norma distingue, nel contesto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto” dagli altri casi non altrimenti qualificati di difetto del medesimo motivo. A dire del giudice rimettente, il criterio in parola è indeterminato, introduce una differenza irragionevole rispetto al licenziamento per motivi soggettivi e al licenziamento collettivo e aggrava l’onere della prova a carico del lavoratore. Seguono talune riflessioni critiche sui temi posti dal giudice rimettente. The comment focuses on the criti. . .