Gli obblighi di informazione e di consultazione tipici della procedura di licenziamento collettivo si estendono alle associazioni di categoria dei dirigenti

di M. Caro -
La fattispecie decisa dalla pronuncia in commento (Cass., ordinanza 30 luglio 2024, n. 21299) ha a oggetto il licenziamento di un dirigente avvenuto in contestualità a una procedura di licenziamento collettivo post mobilità, ex art. 4, l. n. 223/1991: la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo non era stata inviata alle associazioni di categoria dei dirigenti e le medesime non avevano pertanto partecipato all’esame congiunto previsto dall’iter procedurale tipizzato dalla legge. Al cospetto dell’impugnazione del dirigente, fondata sia su vizi procedurali, sia su vizi sostanziali del licenziamento, la società datrice di lavoro aveva difeso la legittimità. . .