I limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro ed alla confisca penale per equivalente

di F. Ungaretti Dell'Immagine -
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale sono state chiamate a decidere se i limiti di pignorabilità individuati dall’art. 545 c.p.c. siano applicabili anche in sede penale alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (v., in proposito, l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Penale, 7 settembre 2021-27 ottobre 2021, n. 38068, anche questa qui pubblicata per completezza). L’art. 545 c.p.c., infatti, prevede che i crediti derivanti da trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali siano pignorabili nei limiti di 1/5, con l’eccezione di ragioni creditorie di natura alimentare e salva l’impignorabilità assoluta delle somme dovute a titolo. . .