Il dipendente che rifiuti di soggiacere alla unilaterale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere licenziato

di P. Parisella -
La sentenza annotata della Corte di Cassazione (n.15999 del 18 maggio 2022) chiarisce che nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, laddove il dipendete abbia ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, in conformità a quanto disposto dall’art. 73, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con mod.,  dalla l. n. 133 del 6 agosto 2008), ossia su sua domanda e previa autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, non si rinviene nell’ordinamento una norma che attribuisca a quest’ultima la facoltà di ripristinare il pregresso regime orario a prescindere dal consenso del lavoratore. Ne consegue che il dipendente, il cui rapporto di. . .