Il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione ed ansia miste, cagionato al lavoratore dalla condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro deve considerarsi malattia professionale indennizzabile dall’Inail

di F. Negri -
Con l’ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, qui annotata, la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce malattia professionale indennizzabile dall’Inail anche il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione ed ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dal datore di lavoro. Nel caso di specie, il lavoratore ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello territorialmente competente, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva negato al ricorrente il diritto all’indennizzo nei confronti dell’Inail per il disturbo di cui sopra. In particolare, secondo la Corte d’appello, pur sussistendo un nesso causale tra la condot. . .