Il licenziamento per ragioni oggettive del dirigente: onere della prova e tutele

di S. Huge -
Con l’ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6540 la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento oramai consolidato in tema di licenziamento del dirigente che distingue la nozione di motivo oggettivo di licenziamento riconducile alla giustificatezza dal giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604, da cui consegue la non applicazione dei relativi requisiti di legittimità, tra cui l’onere di repêchage. La fattispecie all’esame della Suprema Corte è quella del licenziamento intimato alla dirigente di una società di assicurazioni in occasione di una fusione per incorporazione, per soppressione della posizione nell’ambito della riorganizzazione . . .