Il reclutamento mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non può essere equiparato a quello effettuato mediante un concorso pubblico

di N. Niglio -
In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lett. b),  del D.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 23 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche, l’assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie . . .