Insussistenza del fatto materiale contestato “direttamente dimostrata in giudizio”: diverso riparto dell’onere probatorio o differente grado di tutela?

di E. Lamari -
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza in commento (27 febbraio 2024, n. 109) torna a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23. Come noto tale norma prevede che la tutela reintegratoria sia applicabile «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato». Sin dai primi commenti, tale disposizione ha suscitato molteplici questioni di carattere interpretativo sia con riferimento al soggetto su cui graverebbe l’onere probatorio previsto dalla norma, sia con riferimento al significato dell’espres. . .