La c.d.  «Operazione Poseidone», che aveva già travolto gli avvocati sotto la soglia minima del reddito o del volume d’affari, passa il vaglio della Corte Costituzionale: devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata istituita presso l’Inps e pagare i relativi contributi, ma non le sanzioni civili per il periodo precedente alla legge di interpretazione autentica del 2011

di V. A. Poso -
Il problema oggi definitivamente risolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 nasce dalla portata precettiva dell’art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, che  prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1996,  l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata istituita presso l’Inps  a carico dei  «soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al  comma 1 dell’art. 49  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», da leggere in combinato disposto con l. . .