La Cassazione ribadisce che la consegna della lettera di licenziamento al lavoratore non può essere provata per testimoni

di A. Mengali -
La decisione segnalata (Cass., ordinanza 8 settembre 2022, n. 26532) riguarda la questione, già in precedenza affrontata dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., 3 giugno 2015, n. 11479), dell’(in)ammissibilità della prova per testi della consegna a mani del lavoratore della lettera di licenziamento, ai fini della dimostrazione da parte del datore di lavoro dell’assolvimento del requisito della forma scritta del recesso, prescritta a pena di nullità dall’art. 2 L. 604/1966. La soluzione, come nel dichiarato precedente conforme (da qui la forma dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.), è nel senso dell’inammissibilità della prova ai . . .