La Cassazione sulla demarcazione tra la fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. e la previsione dei primi due commi della stessa disposizione: l’inapplicabilità della prima nel caso previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

di A. Mengali -
La sentenza segnalata (Cass., 19 aprile 2022, n. 12455) riguarda una domanda avente ad oggetto una prestazione previdenziale nei confronti dell’INPS. Al caso si applicava l’art. 152 disp att c.p.c. secondo cui, allorché non raggiunga il reddito determinato dalla norma, “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”. Pacifica la condizione reddituale che dava accesso al previsto beneficio in punto di condanna alle spese, il giudice di merito, accertata la pale. . .