La Consulta estende il privilegio anche al credito di rivalsa IVA nei rapporti di agenzia commerciale

di R. Lancia -
Con l’ordinanza del 7 maggio 2021, n. 166, il giudice delegato presso il Tribunale di Udine ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 3), c.c. e dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”), in relazione all’art. 3 Cost. La vicenda ha avuto origine dalla richiesta della ricorrente, che era stata legata da un contratto di agenzia con la società fallita, di essere ammessa al passivo del fallimento con il privilegio generale sui beni mobili di cui all’art. 2751-bis, n. 3), c.c. tanto per il credito relativo alle provvigioni maturate nell’ultimo anno quanto per quello di rivalsa dell’imposta sul valo. . .