La Corte di Cassazione conferma che il lavoratore non può richiedere all’Inps l’accredito dei contributi non versati dal datore di lavoro

di L. Pelliccia -
Com’è noto, l’art. 2116 cod. civ. (Prestazioni) stabilisce che: “Le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro” A sua volta l’art. 27 del RDL n. 636/1939 (convertito dalla le. . .