La Corte di Cassazione mette (forse) definitivamente fine all’ipotesi decadenziale dell’azione dell’Inps nei confronti del committente in presenza di un appalto

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il comm. . .