La delimitazione della platea dei lavoratori licenziati tra quelli addetti ad un determinato reparto, settore o sede territoriale, è legittima quando è giustificata dalle esigenze organizzative determinanti la riduzione di personale e – come tale – abbia formato oggetto di adeguata comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, consentendo così alle oo.ss. di verificare il nesso di causalità tra le ragioni organizzative e la restrizione dell’ambito nel quale effettuare la scelta dei lavoratori da licenziare

di M. Agostini -
Con le due ordinanze in commento (la n. 1242/2022 del 17.01.2022 e la n. 6499/2022 del 28.02.2022) la Cassazione torna a ribadire la regola generale per cui, in base al primo comma dell’art. 5 l. n. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba essere estesa all’intero complesso aziendale ogni qual volta il datore di lavoro abbia mancato, nella comunicazione di apertura della procedura, ex art. 4, comma 3, l. n. 223/91, delle specifiche ragioni tecnico produttive per le quali l’ambito del licenziamento avrebbe invece dovuto riguardare uno specifico settore e/o reparto, oppure una specifica unità produttiva o una sede territoriale. Così facendo, infatti, l’impresa . . .