La reintegrazione ex art. 18, comma 7, è obbligo o facoltà? Parola alla Consulta.

di S. D'Ascola -
Il Tribunale di Ravenna – con l’ordinanza del 7 febbraio 2020 che qui si pubblica – chiede la pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 18, comma 7, dello Statuto (ovviamente in versione post 2012), laddove esso prevede che il giudice «possa» e non «debba» disporre la reintegrazione in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il giudice del lavoro ravennate afferma che la norma produce una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza poiché, nel diverso caso della tutela reintegratoria di cui al comma 4 (insussistenza del fatto posto a base della giusta causa o del g.m.s. o sua punibilità. . .