La sindrome ansioso-depressiva insorta dopo il licenziamento, e a causa di esso, non è sufficiente a giustificare il ritardo nella presentazione all’Inps della domanda di indennità di mobilità

di V. A. Poso -
La Corte di Cassazione (sentenza n. 10744 del 4 aprile 2022) ribadisce alcuni principi consolidati, affermando che consente di evitare la decadenza per la presentazione all’Inps della domanda di indennità di mobilità solo l’impedimento riconducibile al concetto normativo di “forza maggiore” desumibile dall’art. 45 c.p. «la quale, com’è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall’imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito», a nulla rilevando una situazione di mera difficoltà nella quale si venga a trovare la parte interessata, come la mala. . .