La valutazione del servizio militare, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio, è indispensabile per l’accesso all’insegnamento

di N. Niglio -
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586 del 29 marzo 2024 afferma che, in attuazione dell’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il servizio militare è sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso all’insegnamento; e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai fini del punteggio nelle graduatorie di Istituto. Dunque, il servizio militare o civile sostitutivo, espletato successivamente al conseguimento della laurea, è valutabile ancorché prestato non in costanza di nomina. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrent. . .