L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e la lettura in senso «sostanziale» dell’art. 6 l.n. 604/1966

di G. Zampieri -
La decisione della Corte di Cassazione Con l’ordinanza n. 18529 dell’8 luglio 2024 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna ove era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal lavoratore per decadenza dall’impugnazione del licenziamento di quest’ultimo. L’impugnazione era avvenuta mediante l’invio di una PEC, ad opera del difensore del lavoratore, al quale era allegato un file “word” privo di sottoscrizione e avente come contenuto la contestazione del licenziamento per giusta causa. Ad avviso dei giudici di secondo grado, l’atto di impugnazione del licenziamento doveva presentare la forma scritta ai sensi dell’art. . .