L’inattività lavorativa forzata del lavoratore protratta nel tempo per colpa del datore di lavoro genera danno biologico

di M. Aiello -
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, Cass.  6 agosto 2024 n. 22161, si è pronunciata sulla fattispecie della forzata inattività del lavoratore idonea a causare, nel caso di specie, un «disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti» suscettibile di risarcimento. Fattispecie quest’ultima riconducibile allo stress da lavoro inteso come uno «stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali» che in caso di esposizione prolungata, può «causare problemi di salute» di cui risponde il datore di lavoro obbligato per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per una più ampia disamina v. TAMBASCO Stress da ina. . .