L’obbligo del datore di lavoro di comunicare informazioni all’autorità pubblica in una fase precoce del progetto di licenziamenti collettivi non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori

di B. Dassori -
La Corte di giustizia viene interpellata in via pregiudiziale dalla Corte federale del lavoro tedesca circa l’interpretazione dell’art. 2, paragrafo 3, comma 2, Dir. 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, laddove prevede che il datore di lavoro che intende effettuare licenziamenti collettivi deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, da esso inviata ai rappresentanti dei lavoratori a scopo di consultazione, previsti al comma 1, lett. b), punti da i) a v), del medesimo art. 2. Tali elementi oggetto di comunicazione sono: le ragioni del proge. . .