L’obbligo del Fondo di garanzia sussiste ove il datore insolvente non sia fallibile e siano insufficienti le sue garanzie patrimoniali

di A. Zurlo -
La dichiarazione di insolvenza e la verifica circa l’esistenza e la misura del credito in sede fallimentare sono presupposti per il sorgere del diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell’INPS e, nel caso in cui l’imprenditore – datore di lavoro non sia assoggettabile alla procedura concorsuale, è possibile l’intervento del Fondo a condizione che il lavoratore dimostri, attraverso l’esperimento di un’azione esecutiva diligente, seria e adeguata, l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, ex art. 2740 c.c., del datore. Le lavoratrici di una società a responsabilità limitata, che aveva cessato la sua attività d’impresa, avevano chiesto al Tr. . .