Morte del lavoratore adibito allo svolgimento di mansioni incompatibili con il proprio stato di salute: il datore di lavoro deve risarcire il danno parentale sofferto dagli eredi

di F. Molinaro -
Il caso esaminato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, nell’ordinanza del 28 ottobre 2022, n. 31958, ha ad oggetto il danno parentale lamentato dagli eredi per la morte del loro caro, dovuta al comportamento colposo del Comune. Il giudice di prime cure – ritenendo che l’ente territoriale avesse adibito il lavoratore allo svolgimento di mansioni, quali quelle di netturbino-autista, incompatibili con la sua condizione fisica (inabilità lavorativa stimata dalla Commissione medica nella misura di 2/3) – ha affermato la responsabilità del Comune per la morte del lavoratore, dovuta ad un infarto acuto del miocardio, riconoscendo in capo agli eredi il danno da perdita del rappo. . .