Nelle ipotesi di forzata inattività per intervento di integrazione salariale al lavoratore interessato viene cagionato un danno?

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 1, co. 8 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale), della legge n. 223/1991, nel testo poi abrogato (e novellato dal d.lgs. n. 148/2015 il quale, sul punto, ha una diversa impostazione) “Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’a. . .