Ripetizione dell’indebito nel caso di pensione di invalidità erogata in assenza dei presupposti di legge

di M. R. Calamita -
1. La disciplina dell’indebito in materia di rapporti previdenziali L’art. 2033 c.c. è norma generale volta a gestire tutti i casi in cui si verifichi uno spostamento di denaro senza causa per un errore (relativamente inteso, nel senso che in questo caso non rileva la disciplina di cui all’art. 1428 c.c. e ss.) tale per cui il solvens effettua una prestazione non dovuta in favore dell’accipiens, con conseguente diritto all’azione di recupero (cosiddetto indebito civile). Detto altrimenti, l’azione di ripetizione dell’indebito presuppone l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta, derivante da una assenza, originaria o sopravvenuta, del titolo negoziale sotteso alla pretesa . . .