Spigolature sull’accertamento tecnico previdenziale: le condizioni di ammissibilità e i rimedi esperibili in caso di decreto di diniego (rigetto o inammissibilità)

di V. A. Poso -
«Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto; nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di asseg. . .