Sulla nullità della clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l’Azienda sanitaria che preveda lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo direttore generale

di D. Serra -
Con ordinanza n. 1895 del 18 gennaio 2024, qui annotata, la Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che è nulla la clausola del contratto concluso fra il Direttore sanitario e l’azienda sanitaria la quale preveda lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo Direttore generale; in tale evenienza, il detto Direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l’art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992. I direttori generali (come anche i direttori ammini. . .