Tribunale di Ravenna: la tardiva contestazione equivale ad insussistenza del fatto giuridico contestato con conseguente applicazione della tutela reintegratoria

di F. Meiffret -
L’ingiustificata tardiva contestazione comporta il venir meno dell’antigiuridicità del fatto contestato e, pertanto, in caso di licenziamento disciplinare per un rapporto di lavoro al quale si applica l’art. 18 l. n. 300/1970, la corretta sanzione deve essere la reintegrazione “attenuata” stabilita dall’art. 18 comma 4 e non la tutela indennitaria del successivo comma 5. Quanto sintetizzato nel precedente capoverso costituisce la base del ragionamento in base al quale nella sentenza n. 115 dell’8 giugno 2022 il Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, nella persona del Dottor Dario Bernardi (confermativa, per quanto qui interessa, dell’ordinanza sommaria del 12 gennaio 2022, do. . .