Un conto è l’“esecuzione negligente” della prestazione lavorativa, altro è la sua “mancata esecuzione”

di G. Veca -
La fattispecie da cui prende le mosse la pronuncia in commento (ordinanza della Corte di Cassazione, 2 novembre 2023, n. 30427) è quella di un dipendente con mansioni di ispettore di 1° livello ai sensi del CCNL Terziario e con responsabilità di punti vendita, il quale era stato licenziato disciplinarmente in ragione di inadempimenti relativi alla formazione dei capi reparto nonché nei controlli del livello di igiene, qualità e vendita. All’esito della c.d. fase sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, il Tribunale di Firenze accoglieva l’impugnazione, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando la Società al pagamento dell’indennità . . .