Una sentenza sulla abrogata indennità di mobilità ma ancora utile per l’incentivo all’autoimprenditorialità

di N. Di Ronza -
Con la sentenza n. 38 dell’8 marzo 2024 la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 7 co. 5 della l. 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento ai precetti dell’art. 3 co. 2 Cost. e art. 41 co. 1 Cost.; dichiara, invece, non fondate le questioni con riferimento all’art. 3 co.1 Cost. Diremo subito che la sentenza riveste interesse per la parte in cui dichiara l’infondatezza delle questioni giacché la inammissibilità scaturisce dalla mera genericità delle argomentazioni del rimettente. Prima dell’abrogazione disposta dall’art. 2, comma 71, lettera b), della legge n. 92 del 28 giugno 2012, gli artt. 7, 8 e 9 dell. . .